Art. 29.
(Comitato per la classificazione dei film).

      1. La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di creazione e di produzione artistica non possono essere limitate mediante forme di censura, ad esclusione della necessità di protezione dell'infanzia, della gioventù e della famiglia, in conformità all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, e dei casi di assoluta urgenza previsti dal quarto

 

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comma dell'articolo 21 della medesima Costituzione.
      2. Alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

      «Art. 1. - (Revisione dei film). - 1. La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali è sottoposta al parere del Comitato per la classificazione dei film di cui all'articolo 2.

      Art. 2. - (Comitato per la classificazione dei film). - 1. Il Comitato per la classificazione dei film, di seguito denominato "Comitato", delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze di lavoro. Il Comitato ha compiti di controllo, non vincolante, e il riparto di lavoro tra le sezioni è demandato all'Istituto per lo sviluppo del cinema Spa, di intesa con le associazioni maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori. Ciascuna sezione è costituita da cinque membri: un rappresentante dei genitori, un rappresentante degli autori, un rappresentante del mondo della cultura e due rappresentanti delle associazioni di categoria appartenenti alle industrie audiovisive. I componenti durano in carica due anni. Avverso le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Comitato di appello.
      2. I componenti del Comitato durano in carica due anni e non possono essere confermati.
      3. Il Comitato ha il compito di fornire indicazioni attendibili e idonee per consentire il controllo da parte dei genitori o dei parenti dei minori, nonché degli esercenti il cinema e comunque di chiunque consenta l'accesso alla visione del film.
      4. La classificazione dei film avviene, in base ai contenuti del film stesso, secondo gli stessi criteri convenzionali usati da un genitore nel decidere quali contenuti possano essere visti liberamente dai propri figli, e quali richiedano la presenza dei genitori o, comunque, di adulti, e in che misura. In particolare, sono considerati il soggetto del film, il linguaggio, la violenza,

 

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le scene di nudo, il sesso e l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il Comitato esamina tali elementi tenendo conto anche del contesto generale del film.
      5. Le classificazioni sono le seguenti:

          a) "Per tutti" ("Pt"): il film non contiene scene che la maggior parte dei genitori potrebbe considerare non idonee per la visione o l'ascolto da parte dei propri figli. Scene di nudo, sesso o di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sono assenti, la violenza è minima, il linguaggio può utilizzare espressioni che derogano i princìpi della comune educazione, ma non supera le espressioni comunemente utilizzate nelle trasmissioni del servizio radiotelevisivo pubblico;

          b) "Con i genitori" ("Cg"): il film contiene scene che alcuni genitori potrebbero considerare non idonee per la visione o per l'ascolto da parte dei propri figli. Scene di sesso esplicito o scene di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sono assenti, le scene di nudo sono brevi, le scene di violenza o di terrore non eccedono livelli moderati;

          c) "Vietato ai minori di anni 13" ("Vm-13"): il film contiene alcune scene non idonee per la visione da parte di un pubblico minore di anni 13. Scene di violenza persistente sono assenti, scene di sesso non esplicito sono presenti, alcune scene di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sono tollerate, il linguaggio può essere moderatamente pesante. I film che ottengono questa classificazione non possono essere trasmessi prima delle ore 22:30;

          d) "Minori accompagnati" ("Ma-17"): i minori di anni 17 devono essere accompagnati da un adulto. Il film contiene linguaggio e storia particolari, sono presenti scene di violenza, di sesso o di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. I film che ottengono questa classificazione non possono essere trasmessi prima delle ore 23:30, e con indicazione continuativa di un'icona che segnali «Ma-17»;

          e) "Vietato ai minori di anni 17" ("Vm-17"): il Comitato ritiene che la maggior parte dei genitori considererebbe il

 

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film «per adulti» e non ne consentirebbe la visione da parte di minori di anni 17. Il film contiene scene di sesso esplicito, linguaggio caratterizzato da riferimenti sessuali ricorrenti, scene di violenza e di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La classificazione "vietato ai minori di anni 17" non indica che il film sia pornografico od osceno. I film che ottengono questa classificazione non possono essere teletrasmessi, se non da emittenti televisive ad accesso codificato.

      6. I produttori e i distributori hanno la facoltà di sottomettere al Comitato una diversa versione del film al fine di ottenere un parere più favorevole rispetto a quello ottenuto in prima istanza. In alternativa, è possibile ricorrere contro le decisioni del Comitato presentando il ricorso al Comitato di appello, composto dai rappresentanti dei genitori, degli autori e delle associazioni dei produttori e distributori.
      7. Per la riformulazione della decisione del Comitato è necessario il voto favorevole, a scrutinio segreto, della maggioranza dei componenti il Comitato di appello.

      Art. 3. - (Organizzazione dei Comitati). - 1. Il funzionamento del Comitato e del Comitato di appello, inclusa la composizione di quest'ultimo, sono definiti con apposito regolamento, adottato dal Ministro dei beni e delle attività culturali»;

          b) gli articoli da 4 a 10 e da 13 a 18 sono abrogati.